DETRAZIONE FISCALE — SUPER BONUS 110%
Come in tutte le nostre guide ed articoli cercheremo di parlare nel modo più semplice e comprensibile di un tema complicato.
Cosa è il SuperBonus? E’ una detrazione di imposta del 110% inserita all’interno del Decreto Rilancio per spese sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico. Si vi sembrerà strano ma se spendo 10 euro lo Stato mi rimborserà 11 euro!! Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare.
Quali sono i requisiti? Per poter utilizzare il SuperBonus è necessario eseguire almeno 1 dei 3 lavori definiti TRAINANTI:
- Isolamento Termico.
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento.
- Interventi antisismici.
La realizzazione dei lavori deve far “guadagnare” 2 classi energetiche, altrimenti non si ha diritto alla detrazione del 110%. Per verificare questo aspetto dovranno essere realizzati due distinti APE (Attestati di Prestazione Energetica) a inizio e fine lavori. La cosa molto interessante è che sarà possibile detrarre anche i cosiddetti lavori TRAINATI ovvero altre opere (che vedremo in seguito) collegate ai lavori TRAINANTI.
L’ esempio classico è il cosiddetto cappotto termico su superfici verticali, orizzontali e inclinate. Deve interessare il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare inoltre dei criteri ambientali minimi. La spesa massima per la detrazione è pari a:
- 50.000 euro per gli edifici monofamiliari
- 40.000 euro per unità in condomini da 2 a 8 unità
- 30.000 euro per unità in condomini oltre le 8 unità
LAVORO TRAINANTE: IMPIANTO RISCALDAMENTO
La sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con nuovi impianti di riscaldamento od anche raffrescamento nel caso si opti per pompe di calore reversibili. La detrazione spetta anche per i lavori e le spese di smaltimento dell’impianto sostituito. La spesa massima per la detrazione è pari a:
- 30.000 euro per gli edifici monofamiliari
20.000 euro per unità in condomini fino a 8 unità
15.000 euro per unità in condomini oltre le 8 unità
LAVORO TRAINANTE: INTERVENTI ANTISISMICI
Interventi riguardanti il miglioramento statico e sismico degli edifici esistenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. E´ esclusa la zona 4.
La spesa massima per la detrazione è pari a:
- 96.000 euro per unità abitativa.
Chi sono i destinatari?
- i condomìni per interventi sulle parti comuni
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su massimo 2 unità immobiliari.
- gli Istituti autonomi case popolari (Iacp).
- le cooperative, per interventi realizzati su immobili di proprietà ed assegnati in godimento ai propri soci.
- le organizzazioni non lucrative, di volontariato e le associazioni iscritte negli appositi registri.
- le associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Quali immobili possono usufruirne?
Edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che però siano funzionalmente indipendenti e dispongano di un accesso autonomo dall’esterno. Quindi generalmente non spetta alle unità situate in condomini (fatti salvi i casi in cui l’intero condomìnio svolga detti interventi).
Come recupero la detrazione?
Si recupera in 5 anni (non 10 come le altre detrazioni sulla casa). Vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Ovviamente chi richiede la detrazione deve avere la necessaria capienza per poter detrarre il 110%. E questo è generalmente un possibile problema perchè se ho speso 100.000 € di ristrutturazione dovrei recuperare 110.000 € in 5 anni (110.000 / 5 anni = 22.000 € di detrazione annua). Se sono una partita iva in regime forfettario oppure ho un reddito di 30.000 € annui non potrò ovviamente detrarre 22.000 € per cui perderò una buona parte della detrazione. Ma…c’è un ma…in quanto la norma lascia la possibilità di cedere il credito.Cosa intendiamo per cedere il credito?
Tornando all’esempio di prima se ho una detrazione di 110.000 € e non ho la capienza economica posso decidere di conferirla tramite cessione ad un terzo soggetto (che ovviamente avrà capienza). Questo terzo soggetto acquisirà il credito ottenendo un vantaggio in quanto il credito non verrà acquisito a “prezzo pieno” ma verrà acquisito con una marginalità di guadagno. Nell’esempio di prima, se cedo il credito di 110.000 € probabilmente riuscirò ad ottenere 98.000 €.
Questa è la seconda ed importante novità per evitare di perdere la detrazione in caso di incapienza IRPEF o per i regimi FORFETTARI. E’ una soluzione simile alla cessione del credito ma in questo caso la cessione avviene a chi esegue i lavori e pertanto potrò ottenere uno sconto in fattura pari al credito che ho ceduto all’impresa. Ovviamente anche in questo caso l’impresa terrà una marginalità nell’acquisire il credito del 110% ma questo può permettere di eseguire lavori molto costosi con un piccolo esborso economico.
Cosa serve per queste cessioni?
Chi volesse optare per una di queste due opzioni (sconto o cessione) dovrà dotarsi di un visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro) o dai CAF.
PS: Queste due possibilità ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito valgono anche per il Bonus Ristrutturazioni al 50%