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Due diligence (dalla visura catastale alla visura urbanistica) — i controlli preliminari per vendere casa

Controlli preliminari per vendere casa

DUE DILIGENCE (DALLA VISURA CATASTALE ALLA VISURA URBANISTICA)

Gene­ral­men­te que­sta è una par­te che non vie­ne con­si­de­ra­ta dal ven­di­to­re ma solo dall’acquirente. Inve­ce è mol­to impor­tan­te per il ven­di­to­re veri­fi­ca­re sin da subi­to se sono pre­sen­ti erro­ri o abu­si in meri­to all’immobile che si appre­sta a ven­de­re in quan­to si evi­te­rà di bloc­ca­re o ral­len­ta­re la ven­di­ta per la siste­ma­zio­ne del­le pro­ble­ma­ti­che emerse.

Se hai deci­so di leg­ge­re que­sto ebook pro­ba­bil­men­te hai deci­so o stai valu­tan­do di ven­de­re il tuo immo­bi­le. Pri­ma di far­lo veri­fi­ca che tut­to sia in ordi­ne. Ricor­da: il ven­di­to­re è respon­sa­bi­le civil­men­te e penal­men­te per quan­to dichia­ra­to in atto nota­ri­le. Quin­di pre­sta mol­ta attenzione.

Qua­li sono le veri­fi­che che devi effet­tua­re? Biso­gna pre­met­te­re che la tipo­lo­gia di docu­men­ta­zio­ne su cui pre­sta­re atten­zio­ne può esse­re diver­sa, a secon­da del­la tipo­lo­gia di immo­bi­le ven­du­to o a secon­da del­le diver­se epo­che in cui l’immobile è sta­to edi­fi­ca­to. Per fare un esem­pio, se sto ven­den­do una vil­la che ho costrui­to su un ter­re­no di mia pro­prie­tà dovrò recu­pe­ra­re l’atto di acqui­sto del ter­re­no ed i rela­ti­vi per­mes­si di costrui­re; men­tre se sto ven­den­do un appar­ta­men­to baste­rà l’atto di acqui­sto dal pre­ce­den­te proprietario.

Fat­ta que­sta debi­ta pre­mes­sa vi elen­co la check list del­la docu­men­ta­zio­ne da veri­fi­ca­re per una cor­ret­ta ven­di­ta immobiliare:

Docu­men­ta­zio­ne Immobile

Docu­men­ta­zio­ne Condominiale

Di tut­ti i docu­men­ti elen­ca­ti sopra solo la cosid­det­ta libe­ra­to­ria del­le spe­se con­do­mi­nia­li può e deve esse­re for­ni­ta all’atto del­la ven­di­ta, per tut­ti gli altri docu­men­ti dovrai esser­ne in pos­ses­so o recu­pe­rar­li nel più bre­ve tem­po pos­si­bi­le. La man­can­za di un docu­men­to o il non accor­ger­si che un docu­men­to è erra­to può cau­sar­ti la per­di­ta di una ven­di­ta o nel mino­re dei casi un ritar­do nei tem­pi di con­se­gna, con le rela­ti­ve pro­ble­ma­ti­che che ne potreb­be­ro scaturire.

Ti rac­co­man­do di leg­ge­re atten­ta­men­te tut­ta la docu­men­ta­zio­ne elen­ca­ta sopra, in par­ti­co­la­re dovrai pre­sta­re par­ti­co­la­re atten­zio­ne alle visure. 

VISURA IPOTECARIA

La visu­ra ipo­te­ca­ria è un’ispezione che per­met­te, con­sul­tan­do regi­stri pub­bli­ci, di veri­fi­ca­re il patri­mo­nio di un sog­get­to con i rela­ti­vi pesi, vin­co­li e ipo­te­che. Dovrai richie­der­la con un’apposita pro­ce­du­ra alla ex Con­ser­va­to­ria dei Pub­bli­ci Regi­stri tenu­ta pres­so l’Agenzia del­le Entra­te. Di segui­to tro­vi il link con le infor­ma­zio­ni su come richie­de­re la tua visu­ra sto­ri­ca: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i‑nostri-servizi/area-consultazioni-e-certificazioni/certificazioni-ipotecarie-e-rilascio-copie

Una vol­ta otte­nu­ta la visu­ra ipo­te­ca­ria potrai quin­di veri­fi­ca­re se sul tuo immo­bi­le sono pre­sen­ti gra­va­mi ad esem­pio ipo­te­che anco­ra in esse­re. Oppu­re, solo se hai effet­tua­to una visu­ra sto­ri­ca, potrai veri­fi­ca­re se nei pre­ce­den­ti pas­sag­gi di pro­prie­tà è pre­sen­te una dona­zio­ne (ti invi­tia­mo a leg­ge­re sul sito Mon­do­ca­sa qua­li sono i rischi in caso di dona­zio­ne immobiliare).

VISURA CATASTALE

La visu­ra cata­sta­le in sostan­za è l’estrapolazione del­le risul­tan­ze cata­sta­li. Sen­za adden­trar­ci trop­po in que­stio­ni tec­ni­che (che lascia­mo a Geo­me­tri, Archi­tet­ti, Inge­gne­ri ecc) dal­la visu­ra cata­sta­le potre­mo tro­va­re Foglio, Map­pa­le e Subal­ter­no ovve­ro gli “iden­ti­fi­ca­to­ri” del tuo immo­bi­le. Inol­tre tro­ve­rai la cate­go­ria cata­sta­le con la rela­ti­va ren­di­ta che sarà uti­le all’acquirente per cal­co­la­re alcu­ne impo­ste sull’acquisto. 

Puoi recu­pe­ra­re que­sti dati dal sito dell’Agenzia del­le Entra­te https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/visura-catastale-online . Veri­fi­ca con­fron­tan­do sul tuo Atto Nota­ri­le che tut­ti i dati sia­no corretti.

Ti sug­ge­ria­mo per una mag­gio­re tute­la di estra­po­la­re una visu­ra cata­sta­le sto­ri­ca, nel­la qua­le tro­ve­rai evi­den­zia­to le infor­ma­zio­ni cata­sta­li degli ulti­mi 20 anni. A cosa ser­ve que­sta visu­ra? Ser­ve a veri­fi­ca­re se nel cor­so degli anni sono sta­te dichia­ra­te modi­fi­che in cata­sto riguar­dan­ti l’immobile (fra­zio­na­men­ti, fusio­ni, modi­fi­che varie). Ti ricor­dia­mo che se fai un inter­ven­to edi­le alla tua casa dovrai dichiar­lo all’ufficio tec­ni­co comu­na­le con appo­si­te dichia­ra­zio­ni D.I.A, S.C.I.A, ecc (veri­fi­ca con il tuo tec­ni­co di fidu­cia qua­li sono gli inter­ven­ti per cui sono neces­sa­rie le varie dichia­ra­zio­ni). Soven­te nel­la real­tà ven­go­no ese­gui­ti lavo­ri sen­za alcu­na dichia­ra­zio­ne, per­tan­to il rischio di tro­var­si in segui­to di fron­te ad una dif­for­mi­tà è ele­va­to e la neces­si­tà di ricor­re­re alla Sana­to­ria fa si che i tem­pi di ven­di­ta si allun­ghi­no (Hai appe­na sco­poer­to una par­te del con­trol­lo per la visu­ra urba­ni­sti­ca che appro­fon­di­re­mo successivamente).

Una vol­ta in pos­ses­so di Foglio Map­pa­le e Subal­ter­no potrai (se non già in tuo pos­ses­so) estra­po­la­re una copia del­la sche­da cata­sta­le del tuo immo­bi­le. La sche­da cata­sta­le non è altro che una rap­pre­sen­ta­zio­ne gra­fi­ca del tuo immo­bi­le. Dovrai quin­di veri­fi­ca­re che lo sta­to di fat­to sia ugua­le a quan­to gra­fi­ca­men­te rap­pre­sen­ta­to sul­la sche­da catastale. 

MA ATTENZIONE IL CATASTO NON E’ PROBATORIO!!

VISURA URBANISTICA

La visu­ra urba­ni­sti­ca è in asso­lu­to l’aspetto più sot­to­va­lu­ta­to ma che in real­tà nascon­de gros­si peri­co­li. Que­sto per­ché? Per­ché come scrit­to poche righe sopra, il Cata­sto non è pro­ba­to­rio ovve­ro essen­do nato per fini fisca­li, non costi­tui­sce pro­va sui dirit­ti rea­li e nem­me­no dal pun­to di vista urba­ni­sti­co. In estre­ma sin­te­si la visu­ra cata­sta­le non basta per veri­fi­ca­re la con­for­mi­tà di un immo­bi­le. Dovrai recar­ti fisi­ca­men­te pres­so l’ufficio urba­ni­sti­ca del tuo Comu­ne per effet­tua­re la visu­ra urba­ni­sti­ca. A secon­da del Comu­ne avrai a dispo­si­zio­ne l’intero fasci­co­lo o sola­men­te la docu­men­ta­zio­ne da te richie­sta. La docu­men­ta­zio­ne da richie­de­re la tro­vi nel­la sopra elen­ca­ta check list ovvero:

  • Per­mes­so di Costruire
  • Copia del Progetto
  • Cer­ti­fi­ca­to di Agibilità/Abitabilità

Ci sono una serie di varia­bi­li per cui ti con­si­glia­mo di far­ti segui­re da un tec­ni­co com­pe­ten­te in quan­to in alcu­ni casi l’abitabilità/agibilità avvie­ne per silen­zio assen­so quin­di ser­ve recu­pe­ra­re copia del­la richie­ste di abitabilità/agibilità o in altri casi il per­mes­so di costrui­re può esse­re una D.I.A. ecc.

Una vol­ta che avrai que­sta docu­men­ta­zio­ne dovrai con­fron­tar­la con lo sta­to di fat­to e valu­ta­re se è tut­to con­for­me oppu­re se sus­si­ste la neces­si­tà di effet­tua­re sana­to­rie o addi­rit­tu­ra inter­ven­ti edi­li di ripri­sti­no (non tut­to può esse­re sanato).

Ades­so che hai ese­gui­to tut­ti que­sti step puoi ven­de­re in tran­quil­li­tà il tuo immo­bi­le con­sa­pe­vo­le di ave­re svol­to una cor­ret­ta Due Dili­gen­ce e non ave­re sor­pre­se pri­ma dell’atto notarile.

Due Dili­gen­ce
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Detrazioni lavori casa ristrutturazione bonus 110

DETRAZIONE FISCALE — SUPER BONUS 110%

Come in tutte le nostre guide ed articoli cercheremo di parlare nel modo più semplice e comprensibile di un tema complicato.
Cosa è il SuperBonus? E’ una detrazione di imposta del 110% inserita all’interno del Decreto Rilancio per spese sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico. Si vi sembrerà strano ma se spendo 10 euro lo Stato mi rimborserà 11 euro!! Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare.
Quali sono i requisiti? Per poter utilizzare il SuperBonus è necessario eseguire almeno 1 dei 3 lavori definiti TRAINANTI:
  • Iso­la­men­to Ter­mi­co. 
  • Sosti­tu­zio­ne dell’impianto di riscaldamento.
  • Inter­ven­ti antisismici.

La realizzazione dei lavori deve far “guadagnare” 2 classi energetiche, altrimenti non si ha diritto alla detrazione del 110%. Per verificare questo aspetto dovranno essere realizzati due distinti APE (Attestati di Prestazione Energetica) a inizio e fine lavori. La cosa molto interessante è che sarà possibile detrarre anche i cosiddetti lavori TRAINATI ovvero altre opere (che vedremo in seguito) collegate ai lavori TRAINANTI.
LAVORO TRAINANTE: ISOLAMENTO TERMICO
L’ esempio classico è il cosiddetto cappotto termico su superfici verticali, orizzontali e inclinate. Deve interessare il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare inoltre dei criteri ambientali minimi. La spesa massima per la detrazione è pari a: 
  • 50.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
  • 40.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni da 2 a 8 unità 
  • 30.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

LAVORO TRAINANTE: IMPIANTO RISCALDAMENTO

La sosti­tu­zio­ne degli impian­ti di riscal­da­men­to esi­sten­ti con nuo­vi impian­ti di riscal­da­men­to od anche raf­fre­sca­men­to nel caso si opti per pom­pe di calo­re rever­si­bi­li. La detra­zio­ne spet­ta anche per i lavo­ri e le spe­se di smal­ti­men­to dell’impianto sosti­tui­to. La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

  • 30.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
  • 20.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni fino a 8 unità 

  • 15.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

LAVORO TRAINANTE: INTERVENTI ANTISISMICI

Inter­ven­ti riguar­dan­ti il miglio­ra­men­to sta­ti­co e sismi­co degli edi­fi­ci esi­sten­ti nel­le  zone sismi­che 1, 2 e 3. E´ esclu­sa la zona 4.

La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

  • 96.000 euro per uni­tà abitativa.

Chi sono i destinatari?

  1. i con­do­mì­ni per inter­ven­ti sul­le par­ti comuni
  2. le per­so­ne fisi­che, al di fuo­ri dell’esercizio di atti­vi­tà di impre­sa, arti e pro­fes­sio­ni, su mas­si­mo 2 uni­tà immobiliari.
  3. gli Isti­tu­ti auto­no­mi case popo­la­ri (Iacp). 
  4. le coo­pe­ra­ti­ve, per inter­ven­ti rea­liz­za­ti su immo­bi­li di pro­prie­tà ed asse­gna­ti in godi­men­to ai pro­pri soci.
  5. le orga­niz­za­zio­ni non lucra­ti­ve, di volon­ta­ria­to e le asso­cia­zio­ni iscrit­te negli appo­si­ti registri.
  6. le asso­cia­zio­ni e socie­tà spor­ti­ve dilet­tan­ti­sti­che per gli inter­ven­ti desti­na­ti ai soli immo­bi­li adi­bi­ti a spogliatoi.

Qua­li immo­bi­li pos­so­no usufruirne?

Edi­fi­ci uni­fa­mi­lia­ri o uni­tà immo­bi­lia­ri all’interno di edi­fi­ci plu­ri­fa­mi­lia­ri che però sia­no fun­zio­nal­men­te indi­pen­den­ti e dispon­ga­no di un acces­so auto­no­mo dall’esterno. Quin­di gene­ral­men­te non spet­ta alle uni­tà situa­te in con­do­mi­ni (fat­ti sal­vi i casi in cui l’intero con­do­mì­nio svol­ga det­ti interventi).

Come recu­pe­ro la detrazione?

Si recu­pe­ra in 5 anni (non 10 come le altre detra­zio­ni sul­la casa). Vale per le spe­se soste­nu­te dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Ovvia­men­te chi richie­de la detra­zio­ne deve ave­re la neces­sa­ria capien­za per poter detrar­re il 110%. E que­sto è gene­ral­men­te un pos­si­bi­le pro­ble­ma per­chè se ho spe­so 100.000 € di ristrut­tu­ra­zio­ne dovrei recu­pe­ra­re 110.000 € in 5 anni (110.000 / 5 anni = 22.000 € di detra­zio­ne annua). Se sono una par­ti­ta iva in regi­me for­fet­ta­rio oppu­re ho un red­di­to di 30.000 € annui non potrò ovvia­men­te detrar­re 22.000 € per cui per­de­rò una buo­na par­te del­la detra­zio­ne. Ma…c’è un ma…in quan­to la nor­ma lascia la pos­si­bi­li­tà di cede­re il cre­di­to.

Cosa inten­dia­mo per cede­re il credito?

Tor­nan­do all’esempio di pri­ma se ho una detra­zio­ne di 110.000 € e non ho la capien­za eco­no­mi­ca pos­so deci­de­re di con­fe­rir­la tra­mi­te ces­sio­ne ad un ter­zo sog­get­to (che ovvia­men­te avrà capien­za). Que­sto ter­zo sog­get­to acqui­si­rà il cre­di­to otte­nen­do un van­tag­gio in quan­to il cre­di­to non ver­rà acqui­si­to a “prez­zo pie­no” ma ver­rà acqui­si­to con una mar­gi­na­li­tà di gua­da­gno. Nell’esempio di pri­ma, se cedo il cre­di­to di 110.000 € pro­ba­bil­men­te riu­sci­rò ad otte­ne­re 98.000 €. 

E lo scon­to in fattura?

Que­sta è la secon­da ed impor­tan­te novi­tà per evi­ta­re di per­de­re la detra­zio­ne in caso di inca­pien­za IRPEF o per i regi­mi FORFETTARI. E’ una solu­zio­ne simi­le alla ces­sio­ne del cre­di­to ma in que­sto caso la ces­sio­ne avvie­ne a chi ese­gue i lavo­ri e per­tan­to potrò otte­ne­re uno scon­to in fat­tu­ra pari al cre­di­to che ho cedu­to all’impresa. Ovvia­men­te anche in que­sto caso l’impresa ter­rà una mar­gi­na­li­tà nell’acquisire il cre­di­to del 110% ma que­sto può per­met­te­re di ese­gui­re lavo­ri mol­to costo­si con un pic­co­lo esbor­so economico. 

Cosa ser­ve per que­ste cessioni?

Chi voles­se opta­re per una di que­ste due opzio­ni (scon­to o ces­sio­ne) dovrà dotar­si di un visto di con­for­mi­tà.  Il visto di con­for­mi­tà è rila­scia­to dai pro­fes­sio­ni­sti (dot­to­ri com­mer­cia­li­sti, ragio­nie­ri e con­su­len­ti del lavo­ro) o dai CAF.

PS: Que­ste due pos­si­bi­li­tà ovve­ro lo scon­to in fat­tu­ra e la ces­sio­ne del cre­di­to val­go­no anche per il Bonus Ristrut­tu­ra­zio­ni al 50%

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Conformità Urbanistica — Quando serve e perchè è importante per vendere casa

Conformità Urbanistica nella compravendita immobiliare

Cosa è la Conformità Urbanistica?

Per con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca si inten­de la cor­ri­spon­den­za dell’immobile tra lo sta­to di fat­to e i tito­li edi­li­zi rila­scia­ti dal­le auto­ri­tà com­pe­ten­ti. E’ un aspet­to mol­to sot­to­va­lu­ta­to quan­do si com­pra casa e spes­so non vie­ne pre­so in considerazione.

Qual­sia­si immo­bi­le, deve esse­re costrui­to ed even­tual­men­te modi­fi­ca­to a segui­to del rila­scio di un’apposita auto­riz­za­zio­ne comu­na­le, il tito­lo abi­li­ta­ti­vo. In base alla data di costru­zio­ne e agli inter­ven­ti rea­liz­za­ti i tito­li abi­li­ta­ti­vi han­no diver­si nomi, con­ces­sio­ne edi­li­zia, per­mes­so di costrui­re, DIA, SCIA, Sana­to­ria, cer­ti­fi­ca­to di abi­ta­bi­li­tà o cer­ti­fi­ca­to di agibilità

Credenze “Popolari”

Per mol­ti la veri­fi­ca del­la rego­la­ri­tà di un immo­bi­le avvie­ne con­fron­tan­do la sche­da cata­sta­le con lo sta­to di fat­to. Que­sto è erra­to per­chè la sche­da cata­sta­le è un docu­men­to rap­pre­sen­ta­ti­vo con­ser­va­to in Cata­sto ma non è asso­lu­ta­men­te vali­do come tito­lo abi­li­ta­ti­vo depo­si­ta­to in Comu­ne. Sfor­tu­na­ta­men­te spes­so la sche­da cata­sta­le rap­pre­sen­ta cor­ret­ta­men­te l’immobile ma è dif­for­me dal pro­get­to pre­sen­ta­to in Comune.

Perchè è così importante?

In caso di ven­di­ta ser­ve riscon­tra­re la pre­sen­za o meno di abu­si o dif­for­mi­tà per­chè que­ste potreb­be­ro crea­re pro­ble­ma­ti­che alla ven­di­ta ed al futu­ro acqui­ren­te soprat­tut­to in caso di peri­zia per l’accensione di un mutuo od in caso di riven­di­ta futura. 

Il ven­di­to­re è obbli­ga­to dichia­ra­re la pie­na con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca dell’immobile ed è per­tan­to respon­sa­bi­le civil­men­te e penal­men­te del­le dichia­ra­zio­ni effet­tua­te. In alcu­ni casi si può arri­va­re alla nul­li­tà dell’atto di com­pra­ven­di­ta.

Il mio notaio mi garantisce?

La nor­ma­ti­va ita­lia­na pre­ve­de che il ven­di­to­re garan­ti­sca la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca all’acquirente ma non pone al nota­io alcun obbli­go in meri­to, difat­ti il nota­io non è tenu­to a svol­ge­re alcu­na veri­fi­ca sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca, cer­ti­fi­ca sem­pli­ce­men­te quan­to dichia­ra­to dal ven­di­to­re. Basti pen­sa­re che il nota­io o suoi inca­ri­ca­ti non han­no mai visto l’immobile ogget­to di com­pra­ven­di­ta e quin­di non pos­so­no effet­tua­re tale veri­fi­ca. Andran­no inve­ce a veri­fi­ca­re la docu­men­ta­zio­ne ine­ren­te i tito­li abi­li­ta­ti­vi “ori­gi­na­ri” ovve­ro il per­mes­so di costrui­re ed even­tua­li auto­riz­za­zio­ni suc­ces­si­ve a fron­te di lavo­ri effet­tua­ti e dichia­ra­ti in Comune.

Quindi chi verifica la conformità urbanistica?

Que­sto tipo di veri­fi­ca dovreb­be esse­re svol­ta dall’agen­zia inca­ri­ca­ta alla ven­di­ta con un appo­si­to “Acces­so agli atti” pre­sen­ta­to in Comu­ne a nome del Ven­di­to­re. Mol­to spes­so que­sta inda­gi­ne non vie­ne svol­ta dal­le agen­zie per negli­gen­za, per que­sto è sem­pre bene chie­de­re infor­ma­zio­ni sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca e se non fat­to dall’agenzia inca­ri­ca­re un tec­ni­co per svol­ge­re que­sta verifica. 

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UNO SGUARDO ALLE COMPRAVENDITE 2013, SI TORNA AGLI ANNI ’80

L’A­gen­zia del­le Entra­te ha dif­fu­so i dati del mer­ca­to immo­bi­lia­re rela­ti­vo all’an­no 2013, come era facil­men­te imma­gi­na­bi­le e pre­ve­di­bi­le il mer­ca­to è ulte­rior­men­te dimi­nui­to i dati ci ripor­ta­no un nume­ro di com­pra­ven­di­te com­ples­si­vo pari a 407.000 un dato che ci ripor­ta indie­tro di 30 anni, nel 1985 le com­pra­ven­di­te era­no 430.000.

Come da gra­fi­co è pos­si­bi­le imme­dia­ta­men­te capi­re la situa­zio­ne in cui ver­sa il mer­ca­to, dob­bia­mo però tene­re pre­sen­te che i volu­mi di com­pra­ven­di­ta sono sem­pre cre­sciu­ti negli ulti­mi negli ulti­mi 10 anni a livel­lo espo­nen­zia­le pas­san­do dal­le 483.000 uni­tà del 1996 fino al tet­to del­le 877.000 uni­tà del 2006, in die­ci anni il mer­ca­to si è qua­si raddoppiato.

L’a­na­li­si ci fa anche capi­re il per­ché di que­sto crol­lo, la situa­zio­ne è dovu­ta prin­ci­pal­men­te ai seguen­ti fat­to­ri che prin­ci­pal­men­te due che spes­so non ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne dai venditori:

  1. dimi­nu­zio­ne del rispar­mio del­le fami­glie – negli anni 80 il tas­so del rispar­mio per fami­glia era supe­rio­re al 20%, (ad esem­pio una fami­glia media con un red­di­to men­si­le di 2.000 euro riu­sci­va a rispar­mia­re 400 euro), que­sta per­cen­tua­le negli anni si è ero­sa fino ad arri­va­re intor­no all’ 8% negli ulti­mi anni, quin­di se negli anni 80 la fami­glia del­l’e­sem­pio riu­sci­va a rispar­mia­re 400 euro oggi rie­sce a rispar­mia­re solo 160 euro. Que­sto impe­di­sce quin­di alle fami­glie soprat­tut­to di nuo­va for­ma­zio­ne di accan­to­na­re gli impor­ti neces­sa­ri a copri­re le spe­se d’ac­qui­sto (nota­io, impo­ste, ecc) ed il 20% del sal­do prez­zo in quan­to le ban­che ten­den­zial­men­te non ero­ga­no più dell’80% del valo­re dell’immobile.
  2. L’au­men­to dei tas­si di inte­res­se dal 2006 ha cau­sa­to alle fami­glie dif­fi­col­tà di acces­so al cre­di­to, pre­ce­den­te­men­te i tas­si era­no crol­la­ti infat­ti dal 1997 al 2004 era­no pas­sa­ti da oltre il 10% fino al 4% e l’in­sie­me tra pro­spet­ti­ve posi­ti­ve sui red­di­ti futu­ri con la faci­li­tà di acces­so al cre­di­to ave­va­no crea­to un aumen­to del­la doman­da di immo­bi­li (+80% dal 1997 al 2006) e di con­se­guen­za dei prez­zi (+73% dal 1999 al 2007). Oggi la situa­zio­ne è esat­ta­men­te l’op­po­sto con aspet­ta­ti­ve sui red­di­ti futu­ri del­le fami­glie nega­ti­ve, un alto indi­ce di disoc­cu­pa­zio­ne (soprat­tut­to gio­va­ni­le) e di con­se­guen­za ulte­rio­ri dif­fi­col­tà di acces­so al credito.

 

I prez­zi in con­si­de­ra­zio­ne di que­sti fat­to­ri stan­no dimi­nuen­do, dal 2010 al 2013 l’I­stat con­fer­ma una dimi­nu­zio­ne del 7,5% ma ciò non basta e la dif­fe­ren­za tra doman­da ed offer­ta con­ti­nua a resta­re alta, basti pen­sa­re che solo 81 comu­ni in tut­ta Ita­lia sono riu­sci­ti a supe­ra­re le 500 com­pra­ven­di­te nel 2013 ed in ben 6.900 comu­ni si sono rea­liz­za­te meno di 100 compravendite.

Fon­te Agen­zia del­le Entrate

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REDDITOMETRO VERSO IL DEBUTTO

Acqua e con­do­mi­nio rien­tra­no tra quel­le che in ger­go tec­ni­co l’a­gen­zia del­le Entra­te ha defi­ni­to «spe­se per ele­men­ti cer­ti». Det­to più sem­pli­ce­men­te, se il con­tri­buen­te ha un immo­bi­le si pre­su­me che sosten­ga deter­mi­na­te esbor­si per manu­ten­zio­ne e per abi­tar­ci. Anche la rico­stru­zio­ne del­le spe­se per la manu­ten­zio­ne ordi­na­ria del­la casa potreb­be attin­ge­re ai valo­ri medi Istat, qua­lo­ra non esi­sta­no già dati pre­ci­si in Ana­gra­fe tri­bu­ta­ria. Tra le spe­se per ele­men­ti cer­ti dovreb­be­ro rien­tra­re anche quel­le rela­ti­ve al mobi­li o agli elet­tro­do­me­stici con­nes­si alla dispo­ni­bi­li­tà di una casa. Bian­che­ria, deter­si­vi, pen­to­le, lavan­de­ria e ripa­ra­zio­ni. Sono le voci che il nuo­vo red­di­to­me­tro chia­ma «altri beni e ser­vi­zi per la casa» e che dovreb­be­ro rien­tra­re tra quel­le per ele­men­ti certi.

Fon­te Il sole 24 ore