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Due diligence (dalla visura catastale alla visura urbanistica) — i controlli preliminari per vendere casa

Controlli preliminari per vendere casa

DUE DILIGENCE (DALLA VISURA CATASTALE ALLA VISURA URBANISTICA)

Gene­ral­men­te que­sta è una par­te che non vie­ne con­si­de­ra­ta dal ven­di­to­re ma solo dall’acquirente. Inve­ce è mol­to impor­tan­te per il ven­di­to­re veri­fi­ca­re sin da subi­to se sono pre­sen­ti erro­ri o abu­si in meri­to all’immobile che si appre­sta a ven­de­re in quan­to si evi­te­rà di bloc­ca­re o ral­len­ta­re la ven­di­ta per la siste­ma­zio­ne del­le pro­ble­ma­ti­che emerse.

Se hai deci­so di leg­ge­re que­sto ebook pro­ba­bil­men­te hai deci­so o stai valu­tan­do di ven­de­re il tuo immo­bi­le. Pri­ma di far­lo veri­fi­ca che tut­to sia in ordi­ne. Ricor­da: il ven­di­to­re è respon­sa­bi­le civil­men­te e penal­men­te per quan­to dichia­ra­to in atto nota­ri­le. Quin­di pre­sta mol­ta attenzione.

Qua­li sono le veri­fi­che che devi effet­tua­re? Biso­gna pre­met­te­re che la tipo­lo­gia di docu­men­ta­zio­ne su cui pre­sta­re atten­zio­ne può esse­re diver­sa, a secon­da del­la tipo­lo­gia di immo­bi­le ven­du­to o a secon­da del­le diver­se epo­che in cui l’immobile è sta­to edi­fi­ca­to. Per fare un esem­pio, se sto ven­den­do una vil­la che ho costrui­to su un ter­re­no di mia pro­prie­tà dovrò recu­pe­ra­re l’atto di acqui­sto del ter­re­no ed i rela­ti­vi per­mes­si di costrui­re; men­tre se sto ven­den­do un appar­ta­men­to baste­rà l’atto di acqui­sto dal pre­ce­den­te proprietario.

Fat­ta que­sta debi­ta pre­mes­sa vi elen­co la check list del­la docu­men­ta­zio­ne da veri­fi­ca­re per una cor­ret­ta ven­di­ta immobiliare:

Docu­men­ta­zio­ne Immobile

Docu­men­ta­zio­ne Condominiale

Di tut­ti i docu­men­ti elen­ca­ti sopra solo la cosid­det­ta libe­ra­to­ria del­le spe­se con­do­mi­nia­li può e deve esse­re for­ni­ta all’atto del­la ven­di­ta, per tut­ti gli altri docu­men­ti dovrai esser­ne in pos­ses­so o recu­pe­rar­li nel più bre­ve tem­po pos­si­bi­le. La man­can­za di un docu­men­to o il non accor­ger­si che un docu­men­to è erra­to può cau­sar­ti la per­di­ta di una ven­di­ta o nel mino­re dei casi un ritar­do nei tem­pi di con­se­gna, con le rela­ti­ve pro­ble­ma­ti­che che ne potreb­be­ro scaturire.

Ti rac­co­man­do di leg­ge­re atten­ta­men­te tut­ta la docu­men­ta­zio­ne elen­ca­ta sopra, in par­ti­co­la­re dovrai pre­sta­re par­ti­co­la­re atten­zio­ne alle visure. 

VISURA IPOTECARIA

La visu­ra ipo­te­ca­ria è un’ispezione che per­met­te, con­sul­tan­do regi­stri pub­bli­ci, di veri­fi­ca­re il patri­mo­nio di un sog­get­to con i rela­ti­vi pesi, vin­co­li e ipo­te­che. Dovrai richie­der­la con un’apposita pro­ce­du­ra alla ex Con­ser­va­to­ria dei Pub­bli­ci Regi­stri tenu­ta pres­so l’Agenzia del­le Entra­te. Di segui­to tro­vi il link con le infor­ma­zio­ni su come richie­de­re la tua visu­ra sto­ri­ca: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i‑nostri-servizi/area-consultazioni-e-certificazioni/certificazioni-ipotecarie-e-rilascio-copie

Una vol­ta otte­nu­ta la visu­ra ipo­te­ca­ria potrai quin­di veri­fi­ca­re se sul tuo immo­bi­le sono pre­sen­ti gra­va­mi ad esem­pio ipo­te­che anco­ra in esse­re. Oppu­re, solo se hai effet­tua­to una visu­ra sto­ri­ca, potrai veri­fi­ca­re se nei pre­ce­den­ti pas­sag­gi di pro­prie­tà è pre­sen­te una dona­zio­ne (ti invi­tia­mo a leg­ge­re sul sito Mon­do­ca­sa qua­li sono i rischi in caso di dona­zio­ne immobiliare).

VISURA CATASTALE

La visu­ra cata­sta­le in sostan­za è l’estrapolazione del­le risul­tan­ze cata­sta­li. Sen­za adden­trar­ci trop­po in que­stio­ni tec­ni­che (che lascia­mo a Geo­me­tri, Archi­tet­ti, Inge­gne­ri ecc) dal­la visu­ra cata­sta­le potre­mo tro­va­re Foglio, Map­pa­le e Subal­ter­no ovve­ro gli “iden­ti­fi­ca­to­ri” del tuo immo­bi­le. Inol­tre tro­ve­rai la cate­go­ria cata­sta­le con la rela­ti­va ren­di­ta che sarà uti­le all’acquirente per cal­co­la­re alcu­ne impo­ste sull’acquisto. 

Puoi recu­pe­ra­re que­sti dati dal sito dell’Agenzia del­le Entra­te https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/visura-catastale-online . Veri­fi­ca con­fron­tan­do sul tuo Atto Nota­ri­le che tut­ti i dati sia­no corretti.

Ti sug­ge­ria­mo per una mag­gio­re tute­la di estra­po­la­re una visu­ra cata­sta­le sto­ri­ca, nel­la qua­le tro­ve­rai evi­den­zia­to le infor­ma­zio­ni cata­sta­li degli ulti­mi 20 anni. A cosa ser­ve que­sta visu­ra? Ser­ve a veri­fi­ca­re se nel cor­so degli anni sono sta­te dichia­ra­te modi­fi­che in cata­sto riguar­dan­ti l’immobile (fra­zio­na­men­ti, fusio­ni, modi­fi­che varie). Ti ricor­dia­mo che se fai un inter­ven­to edi­le alla tua casa dovrai dichiar­lo all’ufficio tec­ni­co comu­na­le con appo­si­te dichia­ra­zio­ni D.I.A, S.C.I.A, ecc (veri­fi­ca con il tuo tec­ni­co di fidu­cia qua­li sono gli inter­ven­ti per cui sono neces­sa­rie le varie dichia­ra­zio­ni). Soven­te nel­la real­tà ven­go­no ese­gui­ti lavo­ri sen­za alcu­na dichia­ra­zio­ne, per­tan­to il rischio di tro­var­si in segui­to di fron­te ad una dif­for­mi­tà è ele­va­to e la neces­si­tà di ricor­re­re alla Sana­to­ria fa si che i tem­pi di ven­di­ta si allun­ghi­no (Hai appe­na sco­poer­to una par­te del con­trol­lo per la visu­ra urba­ni­sti­ca che appro­fon­di­re­mo successivamente).

Una vol­ta in pos­ses­so di Foglio Map­pa­le e Subal­ter­no potrai (se non già in tuo pos­ses­so) estra­po­la­re una copia del­la sche­da cata­sta­le del tuo immo­bi­le. La sche­da cata­sta­le non è altro che una rap­pre­sen­ta­zio­ne gra­fi­ca del tuo immo­bi­le. Dovrai quin­di veri­fi­ca­re che lo sta­to di fat­to sia ugua­le a quan­to gra­fi­ca­men­te rap­pre­sen­ta­to sul­la sche­da catastale. 

MA ATTENZIONE IL CATASTO NON E’ PROBATORIO!!

VISURA URBANISTICA

La visu­ra urba­ni­sti­ca è in asso­lu­to l’aspetto più sot­to­va­lu­ta­to ma che in real­tà nascon­de gros­si peri­co­li. Que­sto per­ché? Per­ché come scrit­to poche righe sopra, il Cata­sto non è pro­ba­to­rio ovve­ro essen­do nato per fini fisca­li, non costi­tui­sce pro­va sui dirit­ti rea­li e nem­me­no dal pun­to di vista urba­ni­sti­co. In estre­ma sin­te­si la visu­ra cata­sta­le non basta per veri­fi­ca­re la con­for­mi­tà di un immo­bi­le. Dovrai recar­ti fisi­ca­men­te pres­so l’ufficio urba­ni­sti­ca del tuo Comu­ne per effet­tua­re la visu­ra urba­ni­sti­ca. A secon­da del Comu­ne avrai a dispo­si­zio­ne l’intero fasci­co­lo o sola­men­te la docu­men­ta­zio­ne da te richie­sta. La docu­men­ta­zio­ne da richie­de­re la tro­vi nel­la sopra elen­ca­ta check list ovvero:

  • Per­mes­so di Costruire
  • Copia del Progetto
  • Cer­ti­fi­ca­to di Agibilità/Abitabilità

Ci sono una serie di varia­bi­li per cui ti con­si­glia­mo di far­ti segui­re da un tec­ni­co com­pe­ten­te in quan­to in alcu­ni casi l’abitabilità/agibilità avvie­ne per silen­zio assen­so quin­di ser­ve recu­pe­ra­re copia del­la richie­ste di abitabilità/agibilità o in altri casi il per­mes­so di costrui­re può esse­re una D.I.A. ecc.

Una vol­ta che avrai que­sta docu­men­ta­zio­ne dovrai con­fron­tar­la con lo sta­to di fat­to e valu­ta­re se è tut­to con­for­me oppu­re se sus­si­ste la neces­si­tà di effet­tua­re sana­to­rie o addi­rit­tu­ra inter­ven­ti edi­li di ripri­sti­no (non tut­to può esse­re sanato).

Ades­so che hai ese­gui­to tut­ti que­sti step puoi ven­de­re in tran­quil­li­tà il tuo immo­bi­le con­sa­pe­vo­le di ave­re svol­to una cor­ret­ta Due Dili­gen­ce e non ave­re sor­pre­se pri­ma dell’atto notarile.

Due Dili­gen­ce
Com­ple­ta­ta — Ven­di in sicurezza 100%
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Valutare Casa Strumenti di Valutazione Immobiliare per Vendere Casa

La valu­ta­zio­ne immo­bi­lia­re è for­se il pun­to car­di­ne di tut­to il pro­ces­so di ven­di­ta. E’ fon­da­men­ta­le, un erro­re nel­la valu­ta­zio­ne dell’immobile può signi­fi­ca­re un impor­tan­te aumen­to del tem­po di ven­di­ta. Soli­ta­men­te l’errore prin­ci­pa­le quan­do si effet­tua una valu­ta­zio­ne immo­bi­lia­re è quel­lo di non esse­re impar­zia­li. Devo sta­bi­li­re il prez­zo di ven­di­ta met­ten­do­mi nei pan­ni dell’acquirente, valu­tan­do pro e con­tro del mio immo­bi­le. Anche se non è sem­pli­ce devo eli­mi­na­re dal­la valu­ta­zio­ne gli affet­ti e i lega­mi spes­so col­le­ga­ti indis­so­lu­bil­men­te ad una casa. 

Una vol­ta fat­to que­sto devo pas­sa­re al secon­do pun­to ovve­ro basar­mi su dati con­cre­ti. Un man­tra che in qua­li­tà di Agen­te Immo­bi­lia­re spes­so ho dovu­to ripe­te­re alla clien­te­la quan­do deci­de di ven­de­re, è che il prez­zo visto sui vari por­ta­li immo­bi­lia­ri non è il rea­le prez­zo di ven­di­ta, in quan­to sem­pli­ce­men­te non tie­ne con­to del­la trat­ta­ti­va sul prez­zo svol­ta dal­le par­ti. Se met­to in ven­di­ta la mia casa a 100.000 euro non vuol dire che è sta­ta ven­du­ta a 100.000 euro, maga­ri l’avrò ven­du­ta a 90.000 euro. In un mer­ca­to com­pe­ti­ti­vo come quel­lo immo­bi­lia­re, 10.000 euro pos­so­no spes­so fare la dif­fe­ren­za come avre­mo modo di vede­re più avanti.

Per otte­ne­re dati con­cre­ti sul­le com­pra­ven­di­te è pos­si­bi­le basar­si sui dati dell’osservatorio immo­bi­lia­re (OMI) for­ni­to dall’Agenzia del­le Entra­te. Pote­te con­sul­tar­lo dal link seguente:

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm

Otter­re­te i valo­ri al mq per ogni tipo­lo­gia di immo­bi­le. Di segui­to un esem­pio di inter­ro­ga­zio­ne fat­ta al data­ba­se dell’OMI fat­to per la cit­tà di Para­bia­go (MI).

Risultato interrogazione: Anno 2020 — Semestre 1

Pro­vin­cia: MILANO Comu­ne: PARABIAGO

Fascia/zona: Centrale/FERROVIA, RESEGONE, UNIONE, VILLORESI

Codi­ce di zona: B1 Micro­zo­na cata­sta­le n.: 0

Tipo­lo­gia pre­va­len­te: Abi­ta­zio­ni civi­li Desti­na­zio­ne: Resi­den­zia­le

Tipo­lo­gia

Sta­to conservativo

Valo­re Mer­ca­to (€/mq)

Min

Max

Abi­ta­zio­ni civili

Nor­ma­le

1400

1950

Abi­ta­zio­ni civili

OTTIMO

1950

2200

Abi­ta­zio­ni di tipo economico

OTTIMO

1400

1800

Abi­ta­zio­ni di tipo economico

Nor­ma­le

1000

1350

Box

NORMALE

800

1050

Vil­le e Villini

OTTIMO

1950

2250

Vil­le e Villini

Nor­ma­le

1500

1900

Come vedre­te i ran­ge tra il valo­re mini­mo ed il mas­si­mo sono piut­to­sto ele­va­ti ma è un pun­to di par­ten­za col qua­le ini­zia­re a con­fron­tar­si. Dovrò quin­di mol­ti­pli­ca­re i mq del mio immo­bi­le per il valo­re al mq. Ma cono­sco i mq del mio immo­bi­le? Se non ne sono cer­to o non cono­sco la metra­tu­ra com­mer­cia­le dovrò cal­co­lar­li in manie­ra pun­tua­le, con­si­de­ran­do che non tut­te le super­fi­ci si cal­co­la­no al mede­si­mo modo. Ricor­da­te: nel­la ven­di­ta di un immo­bi­le si par­la di super­fi­cie com­mer­cia­le, non di cal­pe­sta­bi­le. Di segui­to tro­ve­re­te le tabel­le per il cal­co­lo dei mq com­mer­cia­li (la tabel­la è estra­po­la­ta dal Codi­ce del­le Valu­ta­zio­ni Immo­bi­lia­ri edi­to da Tec­no­bor­sa e Agen­zia Entrate).

SUPERFICI PRINCIPALI

DESCRIZIONE

INCIDENZA

ANNOTAZIONI

Super­fi­cie uti­le net­ta calpestabile

100%

 

Muri peri­me­tra­li

100%

Cal­co­la­re fino allo spes­so­re max di 50 cm

Muri peri­me­tra­li in comunione

50%

Cal­co­la­re fino allo spes­so­re max di 25 cm

Man­sar­de

75%

Altez­za media mini­ma mt 2,40

Sot­to­tet­ti non abitabili

* man­sar­da

35%

Altez­za media mini­ma infe­rio­re a mt 2,40 ed altez­za mini­ma di mt 1,50

Sop­pal­chi abitabili

* con fini­tu­re ana­lo­ghe ai vani principali

80%

Altez­za media mini­ma mt 2,40

Sop­pal­chi non abitabili

15%

 

Veran­de

* con fini­tu­re ana­lo­ghe ai vani principali

80%

 

Veran­de

* sen­za fini­tu­re ana­lo­ghe ai vani principali

60%

 

Taver­ne e Loca­li semin­ter­ra­ti abitabili

* col­le­ga­ti ai vani principali

60%

Altez­za media mini­ma mt 2,40

 

SUPERFICI DI ORNAMENTO

DESCRIZIONE

INCIDENZA

ANNOTAZIONI

Bal­co­ni e Lastri­ci solari

25%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 10%

Ter­raz­zi e Logge

35%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 10%

Ter­raz­zi di attici

40%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 10%

Por­ti­ci e Patii

35%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 10%

Cor­ti e Cortili

10%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 2%

Giar­di­ni e aree di per­ti­nen­za di Appartamenti

15%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 5%

Giar­di­ni e aree di per­ti­nen­za di Ville

10%

Appli­ca­bi­le fino a 25mq, l’eccedenza va cal­co­la­ta al 2%

 

 

Otte­nu­ti i mq com­mer­cia­li potrò mol­ti­pli­car­li per il valo­re al mq, ma non otter­rò anco­ra la valu­ta­zio­ne cor­ret­ta in quan­to ci sono diver­si para­me­tri con cui devo anco­ra cimen­tar­mi ovve­ro i coef­fi­cien­ti di meri­to. Per inten­der­ci un appar­ta­men­to dal­le stes­se carat­te­ri­sti­che e fini­tu­re al pia­no pri­mo non avrà la stes­sa valu­ta­zio­ne di un appar­ta­men­to all’ultimo pia­no. Uti­liz­za le tabel­le di segui­to per cal­co­la­re i tuoi coef­fi­cien­ti di meri­to; vi ripor­to i principali:

 

STATO LOCATIVO

CONTRATTO

COEFFICIENTE DI MERITO

Abi­ta­zio­ni libere

 

100%

Abi­ta­zio­ni loca­te a cano­ne libero

Con dura­ta quadriennale

-20%

Abi­ta­zio­ni loca­te sta­gio­nal­men­te per bre­vi periodi

 

-5%



PIANO

CON ASCENSORE

SENZA ASCENSORE

Semin­ter­ra­to

-25%

-25%

Pia­no ter­ra o rialzato

-10%

* ‑20% sen­za giardino

-10%

* ‑20% sen­za giardino

Pia­no 1°

-10%

-10%

Pia­no 2°

-3%

-15%

Pia­no 3°

0%

-20%

Pia­no superiori

+5%

-30%

Ulti­mo piano

+10%

-30%

Atti­co

+20%

-20%



ESPOSIZIONE E VISTA

COEFFICIENTE DI MERITO

Ester­na panoramica

+10%

Ester­na

+5%

Mista

0%

Inter­na

-5%

Com­ple­ta­men­te interna

-10%



RISCALDAMENTO

COEFFICIENTE DI MERITO

Auto­no­mo

+5%

Cen­tra­liz­za­to

0%

Cen­tra­liz­za­to con contabilizzatore

+2%

Assen­te

-5%

Ades­so avre­te tut­ti i para­me­tri per cal­co­la­re il valo­re del vostro immo­bi­le. Ma fate atten­zio­ne! Il vostro immo­bi­le dovrà “com­pe­te­re” con sva­ria­te deci­ne di “con­cor­ren­ti” ovve­ro con altri immo­bi­li di simi­le tipo­lo­gia in ven­di­ta nel­lo stes­so Comu­ne od in comu­ni limi­tro­fi. Il sug­ge­ri­men­to è quel­lo di posi­zio­nar­si in manie­ra stra­te­gi­ca. I clien­ti se, a pari­tà di con­di­zio­ni, vedo­no un immo­bi­le ad un prez­zo più ele­va­to rispet­to ad altri, ten­de­ran­no a scar­tar­lo o nei casi miglio­ri lo met­te­ran­no in fon­do alla lista degli appun­ta­men­ti da fis­sa­re. E non è det­to che arri­vi­no a veder­lo, potreb­be­ro tro­va­re la casa giu­sta tra le altre solu­zio­ni viste pri­ma del­la tua. 

Ricor­da se que­sta ti sem­bra un’attività com­ples­sa non fare in auto­no­mia, rivol­gi­ti ad un esper­to del set­to­re immobiliare.

Mon­do­ca­sa è dispo­ni­bi­le a rispon­de­re alle tue richie­ste via mail o social.

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    Inse­ri­sci il nume­ro man­can­te esat­to: + 62 = 68

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    Detrazioni lavori casa ristrutturazione bonus 110

    DETRAZIONE FISCALE — SUPER BONUS 110%

    Come in tutte le nostre guide ed articoli cercheremo di parlare nel modo più semplice e comprensibile di un tema complicato.
    Cosa è il SuperBonus? E’ una detrazione di imposta del 110% inserita all’interno del Decreto Rilancio per spese sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico. Si vi sembrerà strano ma se spendo 10 euro lo Stato mi rimborserà 11 euro!! Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare.
    Quali sono i requisiti? Per poter utilizzare il SuperBonus è necessario eseguire almeno 1 dei 3 lavori definiti TRAINANTI:
    • Iso­la­men­to Ter­mi­co. 
    • Sosti­tu­zio­ne dell’impianto di riscaldamento.
    • Inter­ven­ti antisismici.

    La realizzazione dei lavori deve far “guadagnare” 2 classi energetiche, altrimenti non si ha diritto alla detrazione del 110%. Per verificare questo aspetto dovranno essere realizzati due distinti APE (Attestati di Prestazione Energetica) a inizio e fine lavori. La cosa molto interessante è che sarà possibile detrarre anche i cosiddetti lavori TRAINATI ovvero altre opere (che vedremo in seguito) collegate ai lavori TRAINANTI.
    LAVORO TRAINANTE: ISOLAMENTO TERMICO
    L’ esempio classico è il cosiddetto cappotto termico su superfici verticali, orizzontali e inclinate. Deve interessare il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare inoltre dei criteri ambientali minimi. La spesa massima per la detrazione è pari a: 
    • 50.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
    • 40.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni da 2 a 8 unità 
    • 30.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

    LAVORO TRAINANTE: IMPIANTO RISCALDAMENTO

    La sosti­tu­zio­ne degli impian­ti di riscal­da­men­to esi­sten­ti con nuo­vi impian­ti di riscal­da­men­to od anche raf­fre­sca­men­to nel caso si opti per pom­pe di calo­re rever­si­bi­li. La detra­zio­ne spet­ta anche per i lavo­ri e le spe­se di smal­ti­men­to dell’impianto sosti­tui­to. La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

    • 30.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
    • 20.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni fino a 8 unità 

    • 15.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

    LAVORO TRAINANTE: INTERVENTI ANTISISMICI

    Inter­ven­ti riguar­dan­ti il miglio­ra­men­to sta­ti­co e sismi­co degli edi­fi­ci esi­sten­ti nel­le  zone sismi­che 1, 2 e 3. E´ esclu­sa la zona 4.

    La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

    • 96.000 euro per uni­tà abitativa.

    Chi sono i destinatari?

    1. i con­do­mì­ni per inter­ven­ti sul­le par­ti comuni
    2. le per­so­ne fisi­che, al di fuo­ri dell’esercizio di atti­vi­tà di impre­sa, arti e pro­fes­sio­ni, su mas­si­mo 2 uni­tà immobiliari.
    3. gli Isti­tu­ti auto­no­mi case popo­la­ri (Iacp). 
    4. le coo­pe­ra­ti­ve, per inter­ven­ti rea­liz­za­ti su immo­bi­li di pro­prie­tà ed asse­gna­ti in godi­men­to ai pro­pri soci.
    5. le orga­niz­za­zio­ni non lucra­ti­ve, di volon­ta­ria­to e le asso­cia­zio­ni iscrit­te negli appo­si­ti registri.
    6. le asso­cia­zio­ni e socie­tà spor­ti­ve dilet­tan­ti­sti­che per gli inter­ven­ti desti­na­ti ai soli immo­bi­li adi­bi­ti a spogliatoi.

    Qua­li immo­bi­li pos­so­no usufruirne?

    Edi­fi­ci uni­fa­mi­lia­ri o uni­tà immo­bi­lia­ri all’interno di edi­fi­ci plu­ri­fa­mi­lia­ri che però sia­no fun­zio­nal­men­te indi­pen­den­ti e dispon­ga­no di un acces­so auto­no­mo dall’esterno. Quin­di gene­ral­men­te non spet­ta alle uni­tà situa­te in con­do­mi­ni (fat­ti sal­vi i casi in cui l’intero con­do­mì­nio svol­ga det­ti interventi).

    Come recu­pe­ro la detrazione?

    Si recu­pe­ra in 5 anni (non 10 come le altre detra­zio­ni sul­la casa). Vale per le spe­se soste­nu­te dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Ovvia­men­te chi richie­de la detra­zio­ne deve ave­re la neces­sa­ria capien­za per poter detrar­re il 110%. E que­sto è gene­ral­men­te un pos­si­bi­le pro­ble­ma per­chè se ho spe­so 100.000 € di ristrut­tu­ra­zio­ne dovrei recu­pe­ra­re 110.000 € in 5 anni (110.000 / 5 anni = 22.000 € di detra­zio­ne annua). Se sono una par­ti­ta iva in regi­me for­fet­ta­rio oppu­re ho un red­di­to di 30.000 € annui non potrò ovvia­men­te detrar­re 22.000 € per cui per­de­rò una buo­na par­te del­la detra­zio­ne. Ma…c’è un ma…in quan­to la nor­ma lascia la pos­si­bi­li­tà di cede­re il cre­di­to.

    Cosa inten­dia­mo per cede­re il credito?

    Tor­nan­do all’esempio di pri­ma se ho una detra­zio­ne di 110.000 € e non ho la capien­za eco­no­mi­ca pos­so deci­de­re di con­fe­rir­la tra­mi­te ces­sio­ne ad un ter­zo sog­get­to (che ovvia­men­te avrà capien­za). Que­sto ter­zo sog­get­to acqui­si­rà il cre­di­to otte­nen­do un van­tag­gio in quan­to il cre­di­to non ver­rà acqui­si­to a “prez­zo pie­no” ma ver­rà acqui­si­to con una mar­gi­na­li­tà di gua­da­gno. Nell’esempio di pri­ma, se cedo il cre­di­to di 110.000 € pro­ba­bil­men­te riu­sci­rò ad otte­ne­re 98.000 €. 

    E lo scon­to in fattura?

    Que­sta è la secon­da ed impor­tan­te novi­tà per evi­ta­re di per­de­re la detra­zio­ne in caso di inca­pien­za IRPEF o per i regi­mi FORFETTARI. E’ una solu­zio­ne simi­le alla ces­sio­ne del cre­di­to ma in que­sto caso la ces­sio­ne avvie­ne a chi ese­gue i lavo­ri e per­tan­to potrò otte­ne­re uno scon­to in fat­tu­ra pari al cre­di­to che ho cedu­to all’impresa. Ovvia­men­te anche in que­sto caso l’impresa ter­rà una mar­gi­na­li­tà nell’acquisire il cre­di­to del 110% ma que­sto può per­met­te­re di ese­gui­re lavo­ri mol­to costo­si con un pic­co­lo esbor­so economico. 

    Cosa ser­ve per que­ste cessioni?

    Chi voles­se opta­re per una di que­ste due opzio­ni (scon­to o ces­sio­ne) dovrà dotar­si di un visto di con­for­mi­tà.  Il visto di con­for­mi­tà è rila­scia­to dai pro­fes­sio­ni­sti (dot­to­ri com­mer­cia­li­sti, ragio­nie­ri e con­su­len­ti del lavo­ro) o dai CAF.

    PS: Que­ste due pos­si­bi­li­tà ovve­ro lo scon­to in fat­tu­ra e la ces­sio­ne del cre­di­to val­go­no anche per il Bonus Ristrut­tu­ra­zio­ni al 50%

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    Conformità Urbanistica — Quando serve e perchè è importante per vendere casa

    Conformità Urbanistica nella compravendita immobiliare

    Cosa è la Conformità Urbanistica?

    Per con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca si inten­de la cor­ri­spon­den­za dell’immobile tra lo sta­to di fat­to e i tito­li edi­li­zi rila­scia­ti dal­le auto­ri­tà com­pe­ten­ti. E’ un aspet­to mol­to sot­to­va­lu­ta­to quan­do si com­pra casa e spes­so non vie­ne pre­so in considerazione.

    Qual­sia­si immo­bi­le, deve esse­re costrui­to ed even­tual­men­te modi­fi­ca­to a segui­to del rila­scio di un’apposita auto­riz­za­zio­ne comu­na­le, il tito­lo abi­li­ta­ti­vo. In base alla data di costru­zio­ne e agli inter­ven­ti rea­liz­za­ti i tito­li abi­li­ta­ti­vi han­no diver­si nomi, con­ces­sio­ne edi­li­zia, per­mes­so di costrui­re, DIA, SCIA, Sana­to­ria, cer­ti­fi­ca­to di abi­ta­bi­li­tà o cer­ti­fi­ca­to di agibilità

    Credenze “Popolari”

    Per mol­ti la veri­fi­ca del­la rego­la­ri­tà di un immo­bi­le avvie­ne con­fron­tan­do la sche­da cata­sta­le con lo sta­to di fat­to. Que­sto è erra­to per­chè la sche­da cata­sta­le è un docu­men­to rap­pre­sen­ta­ti­vo con­ser­va­to in Cata­sto ma non è asso­lu­ta­men­te vali­do come tito­lo abi­li­ta­ti­vo depo­si­ta­to in Comu­ne. Sfor­tu­na­ta­men­te spes­so la sche­da cata­sta­le rap­pre­sen­ta cor­ret­ta­men­te l’immobile ma è dif­for­me dal pro­get­to pre­sen­ta­to in Comune.

    Perchè è così importante?

    In caso di ven­di­ta ser­ve riscon­tra­re la pre­sen­za o meno di abu­si o dif­for­mi­tà per­chè que­ste potreb­be­ro crea­re pro­ble­ma­ti­che alla ven­di­ta ed al futu­ro acqui­ren­te soprat­tut­to in caso di peri­zia per l’accensione di un mutuo od in caso di riven­di­ta futura. 

    Il ven­di­to­re è obbli­ga­to dichia­ra­re la pie­na con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca dell’immobile ed è per­tan­to respon­sa­bi­le civil­men­te e penal­men­te del­le dichia­ra­zio­ni effet­tua­te. In alcu­ni casi si può arri­va­re alla nul­li­tà dell’atto di com­pra­ven­di­ta.

    Il mio notaio mi garantisce?

    La nor­ma­ti­va ita­lia­na pre­ve­de che il ven­di­to­re garan­ti­sca la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca all’acquirente ma non pone al nota­io alcun obbli­go in meri­to, difat­ti il nota­io non è tenu­to a svol­ge­re alcu­na veri­fi­ca sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca, cer­ti­fi­ca sem­pli­ce­men­te quan­to dichia­ra­to dal ven­di­to­re. Basti pen­sa­re che il nota­io o suoi inca­ri­ca­ti non han­no mai visto l’immobile ogget­to di com­pra­ven­di­ta e quin­di non pos­so­no effet­tua­re tale veri­fi­ca. Andran­no inve­ce a veri­fi­ca­re la docu­men­ta­zio­ne ine­ren­te i tito­li abi­li­ta­ti­vi “ori­gi­na­ri” ovve­ro il per­mes­so di costrui­re ed even­tua­li auto­riz­za­zio­ni suc­ces­si­ve a fron­te di lavo­ri effet­tua­ti e dichia­ra­ti in Comune.

    Quindi chi verifica la conformità urbanistica?

    Que­sto tipo di veri­fi­ca dovreb­be esse­re svol­ta dall’agen­zia inca­ri­ca­ta alla ven­di­ta con un appo­si­to “Acces­so agli atti” pre­sen­ta­to in Comu­ne a nome del Ven­di­to­re. Mol­to spes­so que­sta inda­gi­ne non vie­ne svol­ta dal­le agen­zie per negli­gen­za, per que­sto è sem­pre bene chie­de­re infor­ma­zio­ni sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca e se non fat­to dall’agenzia inca­ri­ca­re un tec­ni­co per svol­ge­re que­sta verifica.