Pubblicato da il

Agevolazione Prima casa 2017

Con­fer­ma­ta dal­l’A­gen­zia Del­le Entra­te, l’a­ge­vo­la­zio­ne sul­la tas­sa­zio­ne di acqui­sto per la pri­ma casa.

Con la riso­lu­zio­ne n. 13/2017, l’Agenzia del­le Entra­te ha sta­bi­li­to che si con­ser­va il bonus pri­ma casa se, pur aven­do­la ven­du­ta entro i pri­mi 5 anni, entro 1 anno se ne costrui­sce un’altra su un ter­re­no già di proprietà.

Sul­la base del costan­te orien­ta­men­to espres­so dal­la giu­ri­spru­den­za di legit­ti­mi­tà, l’Agenzia del­le Entra­te ritie­ne che nel caso in cui ven­ga alie­na­to l’immobile acqui­sta­to con i bene­fi­ci pri­ma casa, la costru­zio­ne di un immo­bi­le ad uso abi­ta­ti­vo, clas­si­fi­ca­bi­le in una cate­go­ria cata­sta­le diver­sa da A1, A8 e A9, da adi­bi­re ad abi­ta­zio­ne prin­ci­pa­le entro un anno dal­l’a­lie­na­zio­ne, su un ter­re­no di cui era pro­prie­ta­rio il con­tri­buen­te al momen­to dell’alienazione dell’immobile age­vo­la­to, evi­ta la deca­den­za dal bene­fi­cio fiscale.